CORONAVIRUS – Santelli: “Si a uscite autistici e minori”
Ripresa delle prestazioni ambulatoriali in strutture private accreditate e private autorizzate che, comunque, rispettino una serie di indicazioni, revoca della chiusura domenicale e nei festivi per le attività commerciali consentite, e autorizzazione ad uscire oltre la prossimità della propria abitazione per persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei minorenni purché in presenza di un genitore. E’ quanto prevedono due ordinanze firmate oggi dalla presidente della Regione Calabria Jole Santelli in vigore dal 27 aprile.
Con la prima ordinanza sono consentite “le prestazioni specialistiche ambulatoriali in strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate, nonché negli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica
dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili. Rimangono consentite le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile”. Inoltre le sedute di vaccinazione “devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni”. Con la seconda ordinanza viene “revocato il disposto della chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite. Gli esercenti le attività per le quali è
consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi devono comunicare tale circostanza al SUAP del Comune competente”.
Viene inoltre “consentita la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione – anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi. E’ consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti”. Infine gli spostamenti per coltivare orti e condurre piccoli allevamenti sono consentiti anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.
Santelli proroga 4 zone rosse fino al 3 maggio, altre 7 finiranno 27 aprile
CATANZARO, 24 APR – La presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha firmato oggi un’ordinanza con la quale, per il contenimento del rischio di diffusione da coronavirus, dispone la proroga delle zone rosse istituite nei comuni di Oriolo, Torano e San Lucido (Cosenza) e Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) a tutto il 3 maggio 2020. Nella stessa ordinanza, la Santelli, dispone invece che cessino a far data dal 27 aprile le zone rosse istituite nelle scorse settimane a Montebello Jonico (Reggio Calabria), Cutro (Crotone), Rogliano, Bocchigliero (Cosenza), Serra San Bruno e Fabrizia (Vibo Valentia), Chiaravalle Centrale. L’ordinanza prevede infine che restano efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti anche nei Comuni in cui viene a cessare la zona rossa. Se dovesse risultare necessario, la presidente Santelli si riserva di aggiornare la sua ordinanza.
(ANSA)
COSENZA – “Italia in Comune” su sequestro piazza Bilotti: sindaco si dimetta
Cosenza, 24 APRILE 2020: Con il sequestro di Piazza Bilotti la nostra città occupa nuovamente uno spazio nelle pagine di cronaca giudiziaria, fatto che di certo non è nuovo.
Nel corso di questi ultimi 11 anni tra inchieste, blitz della GdF e condanne della Corte dei Conti potremmo redigere un elenco assai corposo, ma non è questo quello che vogliamo perché i cittadini conoscono bene tutto quello che è successo e nel corso del tempo hanno compreso bene che al di là delle apparenze, la città è stata abbandonata e ci troviamo dinanzi ad un scatola che esternamente può sembrare molto bella, salvo poi scoprire che al suo interno non c’è nulla.
La nostra attenzione si pone sul futuro ed in particolare sul prossimo futuro, anche per l’emergenza sanitaria e la crisi economica e sociale che saremo chiamati ad affrontare.
Riteniamo che, al di là di qualche indice che può far apparire la nostra città capace ad affrontare la sfida, sia necessario un cambio di passo; una città che abbia nella sua amministrazione la consapevolezza dei suoi problemi, la conoscenza dei suoi punti di forza e dunque un’amministrazione che sia capace di incidere positivamente sul territorio.
Era importante prima e lo è ancor di più oggi, dopo tutti questi anni crediamo che non esistano alibi, così come non esiste nessun altro elemento che può giustificare le incompiute.
Con un atto di responsabilità chiediamo al sindaco di rimettere il mandato e dare la possibilità alla città di affrontare il proprio futuro diversamente.
Non possiamo negare che quanto emerso in queste ore, relativamente al sequestro della piazza, ci colpisce molto e crediamo che una reazione simile possa registrarsi in tutta la cittadinanza, in particolare per i rischi corsi sull’incolumità in occasione dei numerosi eventi che si sono tenuti proprio a Piazza Bilotti.
Meglio tardi che mai verrebbe da dire, ma non possiamo non chiederci come mai se, a come si apprende, piazza Bilotti fosse rischio crollo, si è atteso ben tre anni e mezzo per intervenire lasciando che si organizzassero moltissime altre manifestazioni nei suoi spazi.
Italia in Comune Cosenza
Sezione 25 Aprile
CALABRIA – Bollettino della Regione, 10 positivi in più rispetto ad ieri
Bollettino della regione calabria del 24/04/2020
Presidenza – Catanzaro, 24/04/2020
In Calabria ad oggi sono stati effettuati 26.811 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.079 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 25.732. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: – Catanzaro: 49 in reparto; 2 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 45 guariti; 29 deceduti. – Cosenza: 32 in reparto; 3 in rianimazione; 332 in isolamento domiciliare; 46 guariti; 25 deceduti. – Reggio Calabria: 27 in reparto; 2 in rianimazione; 154 in isolamento domiciliare; 50 guariti; 15 deceduti. – Crotone: 13 in reparto; 67 in isolamento domiciliare; 26 guariti; 6 deceduti. – Vibo Valentia: 2 in reparto; 54 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Outbreak RSA Torano, report dei contagi aggiornato alla data odierna, dopo contact tracing: totale 126 di cui 36 pazienti, 42 operatori sanitari e 48 contatti. Dei casi accertati dall’Asp di Cosenza nell’ultima settimana, 48 sono riconducibili al focolaio di Torano. Un paziente ricoverato All’Ospedale Pugliese di Catanzaro è di Taranto. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.660, così distribuiti: – Cosenza: 1.414 – Crotone: 1.604 – Catanzaro: 1.785 – Vibo Valentia: 344 – Reggio Calabria: 1.513. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 16.175. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dedicato all’emergenza coronavirus della Regione Calabria www.rcovid19.it
ALLEGATI
aggiornato il 24 aprile 2020 alle 17:02
REGGIO – G.O.M. , nessun positivo al COVID-19
Bollettino del 24 aprile
La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per COVID-19 88 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.
I pazienti attualmente ricoverati in ospedale perché affetti da COVID-19 sono 29: 27 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). In virtù di una dimissione effettuata nelle ultime ore, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 34.
La Direzione del G.O.M. continua a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni, o in caso di sintomi sospetti, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.
Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.
Staff Direzione Generale
Coronavirus, nuova Ordinanza del presidente Santelli
Presidenza – Catanzaro, 24/04/2020
Firmata oggi dal presidente della Regione Jole Santelli l’Ordinanza n. 34 per il contenimento del rischio di diffusione da coronavirus, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali.
Nello specifico, l’Ordinanza prevede che nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le misure già fissate nelle Ordinanze n. 21/2020 e n. 24/2020 come integrate da quanto previsto nell’Ordinanza n. 29/2020.
Nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR),Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Fabrizia (VV), cessano di avere efficacia, a far data dal 27 aprile 2020, le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22/2020, per come integrate e prorogate dall’Ordinanza n. 29/2020 allegato 2.
Si prevede inoltre che nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restino efficaci le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020.
Restano applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il contenimento dell’epidemia, anche nei Comuni di cui al punto 2, in cui le specifiche restrizioni per quei territori vengano a cessare.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.
La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.
l’Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
ORDINANZA
1
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 34 del 24 Aprile 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi ai Comuni di cui all’allegato 2
dell’Ordinanza n. 29/2020
| Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott.Antonio Belcastro (f.to digitalmente) |
2
VISTI gli articoli32 e 117della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre
2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con
modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli
articoli 34 e 35;
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,
dell’8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell’8 marzo
2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell’11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo
2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile
2020, n. 29 del 13 aprile 2020 en. 32 del 17 aprile 2020; \
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro,l’Unità di crisi regionale, di
cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del
Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile
2020;
PRESO ATTO:
–della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
–dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, dell’incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d’Italia;
-dell’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
–del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il
quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC
n. 630/2020;
DATO ATTO che con l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è
proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;
3
RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione
adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee
precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la collettività;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1, sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’interno del 22 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22.03.2020;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l’Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 pubblicato nella G.U. n.88 del 2 aprile 2020;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
CONSIDERATO CHE
-per contenere la diffusione del contagio nei territori comunali di Bocchigliero (CS), Chiaravalle
Centrale (CZ), Cutro (KR), Fabrizia (VV), Melito Porto Salvo (RC), Montebello Jonico (RC),
Oriolo (CS), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV) nei quali l’evoluzione epidemica ha destato
particolare preoccupazione, sono state introdotte limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle
attività consentite;
-sulla base dell’incremento assoluto, dell’incremento su base giornaliera e dell’incremento
percentuale totale dei casi osservati, analizzato tenendo conto dei dati di densità e popolazione
residente, fino alla data del 26 aprile 2020, sono state rese efficaci le misure di cui al punto 4
dell’Ordinanza n. 29/2020, integrative a quelle adottate a livello regionale e nazionale;
CONSIDERATO, altresì, che con le Ordinanze del Presidente della Regione n. 30 del 14aprile
2020 e n. 33 del 18 aprile 2020, sono state rispettivamente disposte e prorogate misure specifiche
per i Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) a tutto il 3 maggio 2020;
PRESO ATTO che
-l’analisi dell’evoluzione epidemiologica,riferita all’epidemia Covid-19, alla data del 21 aprile
2020, nei Comuni di Chiaravalle Centrale (CZ), Bocchigliero (CS), Cutro (KR), Fabrizia (VV),
Montebello Jonico (RC), Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV), anche in relazione agli incrementi
nel tasso di soggetti positivi per mille abitantidalla data di proroga delle disposizioni, che non
presenta significativi aumenti, dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel
presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e, pertanto è possibile non procrastinare le
misure specificamente adottate;
– nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) continuano a manifestarsi incrementi nel
tasso dei soggetti positivi per mille abitanti, dalla data di proroga delle disposizioni, che destano
4
preoccupazione e, pertanto, appare opportuno il perseguimento puntuale delle misure specifiche
applicabili in detti territori;
-la proroga delle stringenti misure di contenimento nel territorio comunale di Oriolo (CS) e Melito
Porto Salvo (RC), può contribuire alla adeguata gestione del contesto epidemiologico in essere;
–nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restano efficaci le disposizioni di cui alle
Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020;
CONSIDERATO CHE
-nel territorio dei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) deve essere rafforzata, a cura
del Dipartimento di Prevenzione, l’attività di monitoraggio e la valutazione circa l’eventuale
trasferimento di individui positivi al Covid-19/SARS-CoV-2, dall’isolamento domiciliare ad altra
idonea struttura, al fine di consentire la gestione dei casi problematici, consolidare il rallentamento dell’epidemia e determinarne l’inversione di tendenza;
-i provvedimenti regionali di cui trattasi hanno la finalità di ridurre ogni possibile espansione
epidemica, soprattutto attraverso il mantenimento di più stringenti misure di prevenzione e di
distanziamento sociale;
-restano pertanto applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il contenimento dell’epidemia, anche nei Comuni in cui le specifiche restrizioni per quei territori vengano a cessare;
-l’attuale situazione epidemiologica, pur registrando un rallentamento nella crescita dei casi, ha ancora dimensioni tali da rappresentare un rischio per tutta la popolazione residente;
VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell’11 aprile
2020;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 1 decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e delle norme tutte sopra richiamate;
ORDINA Per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti:
1. nei Comuni di Oriolo (CS) e Melito Porto Salvo (RC) sono prorogate a tutto il 3 maggio 2020 le misure già fissate nelle Ordinanze n. 21/2020 e n. 24/2020 come integrate da quanto previsto nell’Ordinanza n. 29/2020.
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2. nei Comuni di Montebello Jonico (RC), Cutro (KR),Rogliano (CS), Serra San Bruno (VV),
Bocchigliero (CS), Chiaravalle Centrale (CZ), Fabrizia (VV), cessano di avere efficacia, a far data dal 27 aprile 2020, le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22/2020, per come integrate e prorogate dall’Ordinanza n. 29/2020 allegato 2.
3.nei Comuni di Torano Castello (CS) e San Lucido (CS) restano efficaci le disposizioni di cui alle Ordinanze n. 30/2020 e 33/2020 a tutto il 3 maggio 2020.
4. restano applicabili ed efficaci tutte le altre disposizioni nazionali e regionali vigenti, per il
contenimento dell’epidemia, anche nei Comuni di cui al punto 2, in cui le specifiche restrizioni per quei territori vengano a cessare.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato;
La presente ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province regionali, alle Aziende Sanitarie
Provinciali, ai Sindacidei Comuni interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)
aggiornato il 24 aprile 2020 alle 18:15
Cura Italia, Cannizzaro (FI); “Non sbilanciare a favore stato il rapporto fisco e contribuente”
Il governo valuti “l’adozione di opportune iniziative normative al fine di assicurare un’applicazione dello strumento il più possibile equa, tale da non sbilanciare in favore dello Stato il rapporto tra fisco e contribuente”.
Questo il dispositivo dell’ordine del giorno, approvato dall’Aula di Montecitorio, a prima firma di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia.
“Non appare chiaro – si legge nel testo – se si possa considerare completamente superata la proroga di un periodo di due anni di differimento prevista per i termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli enti impositori nei confronti dei contribuenti, in virtù dei pochi mesi di rinvio previsti agli stessi per la corresponsione dei versamenti. La nuova formulazione della disposizione, che, non convince molto né dal punto di vista della soluzione tecnica adottata né rispetto alla “voluntas” unanime di disinnescare la proroga biennale che il Governo aveva riservato alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in relazione ai periodi d’imposta in scadenza nell’annualità interessata dalla sospensione dei versamenti e degli adempimenti.
COSENZA – Sequestrata piazza Bilotti:13 avvisi garanzia, c’è anche il nome del sindaco
COSENZA, 24 APR – C’è anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto tra i destinatari dei 13 avvisi di garanzia emessi oggi dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta denominata “Piazza sicura” che ha portato al sequestro preventivo di piazza Bilotti. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito delle indagini sulla gestione dell’appalto per la “riqualificazione e rifunzionalizzazione ricreativo-culturale di piazza Carlo Bilotti e realizzazione di un parcheggio interrato” del valore di 15 milioni 755 mila euro di cui 11 milioni 993 mila 778 di finanziamento pubblico e 3 milioni 761 mila 221 a carico del privato. Le ipotesi di reato per amministratori, imprenditori, professionisti e dirigenti, sono, a vario titolo, quelle di falsità materiale e ideologica in atti pubblici, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, mancanza certificato di collaudo, e con la previsione, per uno degli indagati, dell’aggravante di avere commesso il fatto per agevolare le attività della cosca “Muto” di Cetraro.
(ANSA).
Consulenti del Lavoro: “FAQ Inail su Covid-19”
L’Istituto ha risposto alle domande più frequenti relative all’accertamento medico-legale dei casi di contagio, alla tutela assicurativa e alle prestazioni erogate dagli ambulatori Inail su territorio nazionale nella fase di emergenza. L’infezione da nuovo Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta, richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del nuovo Coronavirus. Tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro verranno ammessi alla tutela. Rientrano appieno nella rischiosità specifica, oltre agli operatori sanitari, anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza ad esempio: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.
L’INAIL afferma che sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere, perché non vi rientrano solo gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Quindi, anche gli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. In caso di infezione da nuovo Coronavirus, o di sospetto di contagio in occasione di lavoro, come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla denuncia/comunicazione di infortunio. Nel caso di infezione riconosciuta come malattia-infortunio Inail, il periodo di quarantena viene tutelato dall’Istituto. La tutela copre l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro. In tutti gli altri casi, stante quanto previsto dal dpcm del 4 marzo 2020, il periodo di sorveglianza sanitaria con isolamento fiduciario è di competenza Inps.
In questa fase emergenziale, in cui non devono avvenire spostamenti dal proprio domicilio se non giustificati, in caso di infortunio, è preferibile contattare telefonicamente la sede per avere indicazioni in merito alle azioni da intraprendere.
Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del Lavoro.
Ufficio stampa CdL
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

