Visto l?articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall?articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
Visto l?articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni; Visto l?articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
Visto l?articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Considerato che occorre procedere alla fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni per l?elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, ai sensi del comma 10, terzo e quarto periodo, del citato articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 dicembre del corrente anno;
DECRETA
Le consultazioni per l?elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali di cui all?articolo 143, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissate per domenica 21 ottobre 2018.
L?eventuale turno di ballottaggio avr luogo domenica 4 novembre 2018.
Il presente decreto sar immediatamente inviato ai prefetti interessati, affinch provvedano alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti di loro competenza; ne verr data altres notizia all?Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
Roma, 8 agosto 2018 f.to Matteo Salvini
Il provvedimento stato inviato ai Prefetti delle province delle regioni a statuto ordinario (Campania e Calabria) interessate, per la convocazione dei comizi elettorale e gli altri adempimenti elettorali, e all’assessore alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica della Regione Siciliana, che a statuto speciale.
Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilit dei dirigenti e dipendenti
(articolo cos sostituito dall’art. 2, comma 30, legge n. 94 del 2009)
- Fuori dai casi previsti dall?articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell?articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalit organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all?articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un?alterazione del procedimento di formazione della volont degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l?imparzialit delle amministrazioni comunali e provinciali, nonch il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
- Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell?ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l?accesso presso l?ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d?indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui titolare per delega del Ministro dell?interno ai sensi dell?articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
- Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d?indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l?ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell?interno una relazione nella quale si d conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell?ente locale. Nella relazione sono, altres, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalit organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto pu richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all?articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
- Lo scioglimento di cui al comma 1 disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell?interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti pi gravi e pregiudizievoli per l?interesse pubblico; la proposta indica, altres, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
- Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell?ente locale, con decreto del Ministro dell?interno, su proposta del prefetto, e` adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalit la vita amministrativa dell?ente, ivi inclusa la sospensione dall?impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell?autorit competente.
- A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all?articolo 110, nonch gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all?articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
- Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l?adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell?interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui d conto degli esiti dell?attivit di accertamento. Le modalit di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell?interno con proprio decreto.
- Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalit organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell?interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all?autorit giudiziaria competente per territorio, ai fini dell?applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all?articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
- Il decreto di scioglimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell?interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
- Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princpi di imparzialit e di buon andamento dell?azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all?articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell?anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni fissata ai sensi dell?articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L?eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalit stabilite nel comma 4.
- Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l?ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilit sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d?incandidabilit il Ministro dell?interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
- Quando ricorrono motivi di urgente necessit , il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonch da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell?ente mediante invio di commissari. La sospensione non pu eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.
- Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorch ricorrano le situazioni previste dall?articolo 141.