Escludere i lavoratori autonomi dalla norma che prevede la possibilità di compensare
crediti di natura fiscale per importi superiori a 5.000 euro annui e modificare la disciplina
in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Queste, in sintesi, le
proposte di modifica al decreto fiscale (D.L.n. 124/19) presentate nei giorni scorsi alla
Commissione Finanze della Camera dei Deputati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro (CNO). Il CNO ha espresso diverse perplessità su mezzi e modalità
per contrastare l’evasione inserite nel decreto fiscale che complicano ancor di più l’attuale
sistema. In particolare, in riferimento al contrasto alle indebite compensazioni, la modifica
viene estesa, oltre all’IVA, a tutte le tipologie di crediti di natura fiscale. Da tale estensione
ricevono i maggiori disagi i lavoratori autonomi, che sono già soggetti alle ritenute a titolo
di acconto dell'imposta sul reddito, peraltro, già certificate dal committente e conosciute
dall’Agenzia delle Entrate. La norma, infatti, prevede la possibilità di compensare crediti
di natura fiscale per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Un’altra
proposta di modifica contenuta nel documento è quella inerente le ritenute e
compensazioni in appalti e subappalti e in merito all’estensione del regime del reverse
charge. Condivisibile per il CNO l’estensione del regime dell’inversione contabile con
l’obiettivo di contrastare e arginare il fenomeno dell’evasione dell’IVA nei contratti di
appalto e subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. Troppo
complesso e gravoso, invece, il meccanismo di comunicazioni incrociate e gli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali di lavoro dipendente ad opera del committente
in luogo dell’appaltatore, dell’affidatario o del subappaltatore. Il CNO, dunque, ritiene che
tale disciplina debba essere eliminata o, in subordine, rideterminata come segue: limitare
la platea dei destinatari alle sole ipotesi di contratto di appalto e di subappalto di servizi
endo-aziendali in cui vi è prevalente utilizzo di manodopera (cd. labour intensive);
semplificare la procedura introducendo un servizio informatizzato di controllo dell’operato
dell’appaltatore/subappaltatore; infine, escludere dall’obbligo di versamento al
committente anche le piccole e medie imprese.