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Summum ius, summa iniuria: la crisi della giustizia liberale e la lezione di Roma

Articolo di D.C.

La colonna della giustizia contemporanea si regge su un equivoco fondamentale: la riduzione del processo a un duello formale tra lo Stato e l’imputato. Questa gabbia concettuale, ereditata dal liberalismo classico e dai suoi successivi innesti ideologici, recide il legame con la realtà materiale dei fatti. Chi subisce un reato patisce un danno economico, morale e sociale tangibile che sopravvive a un’assoluzione pronunciata per un vizio procedurale. Il sistema giudiziario fallisce quando scambia il rispetto millimetrico delle formule con la giustizia, trasformando le garanzie in un rifugio per chi sfrutta le zone d’ombra della legge e lasciando la vittima isolata ai margini della giurisdizione.

La cultura giuridica dominante continua a muoversi all’interno di categorie importate, oscillando tra il contratto atomistico e mercantile di derivazione anglosassone e il paternalismo statalista. Entrambi i modelli ignorano la specificità della tradizione mediterranea, che affonda le sue radici nel diritto romano e nella filosofia classica. Il cuore di questa tradizione rifiuta l’immobilità dei codici e il dogma della legge scritta, affidandosi all’integrazione dello ius honorarium.

Per comprendere la portata di questo istituto occorre analizzarne la dogmatica originaria tramandata nel Digesto giustinianeo, laddove i giuristi romani definirono la funzione del pretore attraverso la celebre triade: adiuvandi, supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia.

La funzione adiuvandi gratia rappresentava l’intervento attivo del magistrato volto a dare effettività pratica ai diritti sostanziali dei cittadini, impedendo che le tutele rimanessero lettera morta di fronte alla complessità dei rapporti economici e sociali.

La funzione supplendi gratia consentiva al pretore di colmare le lacune sistemiche di un diritto civile rigido e arcaico, rispondendo direttamente alle nuove istanze di giustizia che emergevano dalla dinamicità della res publica e dei traffici commerciali, evitando che i mutamenti della realtà economica rimanessero privi di risposta giuridica.

La funzione corrigendi gratia costituiva il pilastro più dirompente dell’intero sistema, incarnando il potere tecnico del giudice di correggere la norma scritta e formale ogni volta che la sua applicazione letterale e rigida produceva una manifesta ingiustizia materiale, attuando il principio per cui il rigore estremo della legge formale si rovescia in ingiustizia sostanziale (summum ius, summa iniuria).

Questo impianto poggiava interamente sullo strumento dell’Editto pretorio, attraverso il quale il magistrato pubblicava annualmente i programmi di tutela, concedendo azioni specifiche (datur actio) modellate direttamente sulla res e sulla verità fattuale del torto subito, rifiutando la logica del precedente vincolante o l’immobilismo dei codici.

Tuttavia, un simile modello di giurisdizione flessibile espone storicamente al rischio dell’arbitrio. Di fronte a questo pericolo, i Romani (privi del dogma moderno della separazione dei poteri o dell’immobilismo della legge scritta) affidavano la salvaguardia del sistema a un rigoroso complesso di contrappesi istituzionali e deontologici.

Il primo argine era strutturale e temporale: il pretore restava in carica per un solo anno. Ogni programma di tutela possedeva una scadenza certa, e un’operazione apertamente faziosa avrebbe compromesso irrimediabilmente la reputazione politica e la carriera futura (cursus honorum) del magistrato. A ciò si aggiungeva la prudenza dell’edictum tralaticium: pur potendo innovare, il pretore recepiva in blocco la parte utile dell’editto del predecessore, garantendo stabilità e continuità al diritto.

Inoltre, il magistrato agiva inserito nell’aristocrazia senatoria e affiancato dai più grandi giuristi dell’epoca (prudentes), sottoponendo le proprie scelte al vaglio immediato dell’opinione pubblica colta e del Senato, consessi in cui l’auctoritas dipendeva strettamente dal rispetto della fides e del mos maiorum. A livello processuale, poi, operava una netta separazione tra la fase in iure (gestita dal pretore, che fissava la formula e la cornice dell’azione) e la fase apud iudicem (affidata a un giudice privato o a una giuria per la valutazione dei fatti). Il pretore poteva correggere o integrare la tutela, limitandosi a rispettare i confini del giudizio di merito e operando in via sussidiaria e integrativa anziché abrogativa.

Questo modello storico si scontra oggi con le distorsioni interpretative prodotte da una magistratura asservita al positivismo giuridico e al formalismo burocratico. Nel sistema attuale, l’interpretazione giudiziaria si è trasformata in un’operazione di logica astratta e autoreferenziale, sganciata dal controllo della realtà fattuale. I magistrati ricorrono spesso a interpretazioni formalistiche estreme o, al contrario, a fughe discrezionali prive di rigorosi parametri dogmatici, generando gravi omissioni di tutela e fallacie insanabili.

Quando l’applicazione della norma si riduce a un esercizio di stile sillogistico, il giudice abdica al suo ruolo di custode dell’equità. Le omissioni si verificano ogni volta che il magistrato si trincera dietro l’insussistenza formale della fattispecie tipica per ignorare il danno reale inferto alla vittima o al tessuto economico, barattando la giustizia sostanziale con la ripulitura statistica dei ruoli d’udienza. Le fallacie interpretative emergono quando si piega il testo normativo a categorie ideologiche o a criteri di opportunità politica, snaturando la funzione giurisdizionale in un arbitrio mascherato da tecnicismo.

Il recupero dello ius honorarium — temperato da quella stessa responsabilità istituzionale e da quei rigorosi contrappesi che l’antichità sapeva imporre — rappresenta una risorsa fondamentale per correggere queste derive patologiche. La giurisdizione ritrova autorevolezza e credibilità quando il giudice dismette i panni del notaio burocratico o dell’ideologo per incarnare la figura dell’interprete della verità materiale e della pace sociale, capace di rimettere la vittima e la riparazione del danno al centro di un sistema orientato a custodire la dignità della comunità anziché a garantire l’impunità.

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